PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 19 settembre quale «Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro», in memoria del sacrificio pagato in termini di perdita di vite umane, di infortuni e di malattie professionali sui luoghi di lavoro.

Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina una commissione incaricata dell'organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro.
      2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

      1. In occasione della Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro sono organizzate:

          a) iniziative volte a celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro, a incentivare la solidarietà nei confronti dei mutilati ed invalidi per lavoro e a riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro attraverso, in particolare, convegni, incontri ed eventi di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro, al fine di contribuire alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, anche con il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, connotando la Giornata nazionale della sicurezza del lavoro quale momento unitario di riflessione e di

 

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promozione di iniziative di informazione sul tema;

          b) campagne di informazione e di prevenzione, a livello nazionale, sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 4.

      1. Se la Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro ricade durante un giorno festivo o prefestivo, essa è celebrata il primo giorno successivo lavorativo utile.
      2. La Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.